Statuto ASON
DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE
Art. 1
E’ costituita ai sensi dell’art. 111 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modifiche un Associazione denominata
“ASSOCIAZIONE DI SPECIALISTI OSTEOARTICOLARI NAZIONALE”
A.S.O.N.
Art. 2
L’Associazione è costituita da Specialisti Ambulatoriali della branca di Ortopedia, Fisiatria e Reumatologia.
Art. 3
L’Associazione non ha fini di lucro.
Scopo dell’Associazione è:
– lo sviluppo di iniziative di carattere culturale nella scienza medica ed in particolare nel settore della Ortopedia e Traumatologia, Reumatologia e Riabilitazione;
– l’operare con iniziative comuni allo scopo di salvaguardare, promuovere e sviluppare il proprio ruolo professionale, dei singoli associati e comune, sia per quanto concerne l’attività di specialisti sul territorio, sia per quanto riguarda direttamente il proprio settore;
– la promozione di studi e ricerche mediante l’organizzazione di congressi, seminari, giornate di lavoro su argomenti di alto valore scientifico con partecipazione di specialisti del settore;
– la creazione di linee guida comuni, sia diagnostiche che terapeutiche, concordate tra gli associati, con l’eventuale identificazione di centri di riferimento diagnostici e terapeutici comuni;
– la promozione di progetti obiettivi, eventualmente da concordare con specialisti di branche affini, da proporre ai propri rispettivi vertici aziendali, in qualità di ente pubblico, o ad enti o aziende private, comunque interessate al progresso e sviluppo della scienza medica;
– la promozione di un costante e costruttivo rapporto con i medici di Medicina Generale, mediante l’organizzazione di seminari e giornate di lavoro su argomenti di interesse comune;
– la promozione di iniziative di qualsiasi genere, rivolte al pubblico, a favore della prevenzione e della profilassi relativamente a malattie e patologie di interesse ortopedico e traumatologico.
Art. 4
L’Associazione ha sede in Napoli ( NA ), via Michelangelo Schipa 115.
ASSOCIATI
Art. 5
Possono essere associati tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, associazioni o enti, che ne condividono in modo espresso gli scopi e che presentano domanda scritta.
Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione.
Gli associati devono versare quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dal Consiglio Direttivo.
Gli associati sono tenuti all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.
Le quote ed i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Art. 6
Gli associati cessano di appartenere all’Associazione, oltre che per morte, per recesso o per esclusione.
Il recesso dell’associato può avvenire in ogni momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto immediato.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata contro gli associati:
a) che non partecipano alla vita dell’Associazione ovvero che tengono comportamenti contrari agli scopi dell’Associazione;
b) che non eseguono in tutto o in parte il versamento delle quote sociali e ogni altro versamento richiesto dal Consiglio Direttivo e/o dall’Assemblea per il conseguimento dell’oggetto sociale;
c) che non adempiono i doveri inerenti alla qualità di associato o gli impegni assunti verso l’Associazione.
La delibera di esclusione deve essere comunicata all’associato, che entro trenta giorni dalla comunicazione può ricorrere all’Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione.
L’associato che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell’Associazione perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.
Art. 7
Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente.
ASSEMBLEA
Art. 8
L’Assemblea è formata da tutti gli associati.
L’Assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti e rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.
In seconda convocazione l’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà a maggioranza semplice.
Per le delibere concernenti le modifiche dello Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.
L’Assemblea si radunerà almeno una volta all’anno. Spetta all’Assemblea deliberare in merito:
– all’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
– alla nomina del Consiglio Direttivo;
– all’approvazione e alle modifiche dello Statuto e degli eventuali regolamenti;
– ad ogni altro argomento che il Consiglio intendesse sottoporre.
Le delibere dell’Assemblea verranno trascritte in apposito verbale.
Art. 9
L’Assemblea è convocata, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta, eventualmente email, inviata a ciascun associato.
Ciascun associato ha diritto ad un voto.
Ogni associato può farsi rappresentare da un altro associato; nessun associato può rappresentare più di altri due associati.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 10
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente,
da 10 membri, scelti tra gli associati, nominati dall’Assemblea, che durano in carica due anni e sono rieleggibili, e da membri stabili, cioè dal Presidente del
precedente biennio e dai 3 associati che svolgono incarichi di Segreteria, Organizzativa, Scientifica e Tesoreria, per un totale di 15 membri. Tra i consiglieri eletti sono nominati i referenti per il biennio delle tre branche, Ortopedia, Fisiatria e Reumatologia.
Se non vi ha provveduto l’Assemblea, il Consiglio elegge al suo interno il Presidente.
Qualora durante il mandato venga a mancare uno o più membri dei Consiglieri, il Consiglio Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati. Qualora venisse meno la maggioranza dei membri l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto.
Art. 11
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea.
Esso delibera sull’attività dell’Associazione; decide sulla destinazione degli utili
e degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali; provvede alla stesura del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e li sottopone all’approvazione dell’Assemblea; determina le quote associative; stabilisce le modalità di reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.
Il Consiglio Direttivo può redigere regolamenti per la disciplina dell’attività dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; affidare incarichi agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o retribuzioni; delegare parte dei propri poteri ad uno o più membri del Consiglio.
Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno otto giorni prima della riunione,
mediante comunicazione scritta inviata oppure inoltrata tramite telefax o email, con il consenso degli interessati; in caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.
PRESIDENTE
Art. 12
Il Presidente, ed in caso di sua assenza o impedimento un membro del Consiglio da lui delegato, ha la legale rappresentanza dell’ente di fronte ai terzi ed in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.
PATRIMONIO
Art. 13
Il patrimonio sociale è formato:
a) dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari che potranno essere richiesti in relazione alla necessità ed al funzionamento dell’Associazione;
b) da contributi di Enti Pubblici o altre persone fisiche e giuridiche;
c) da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti;
d) da eventuali entrate per servizi prestati dall’associazione.
BILANCIO
Art. 14
L’esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottopone all’Assemblea il bilancio relativo all’anno precedente, ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all’anno successivo.
Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell’Associazione durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea e finchè sia approvato; gli associati possono prenderne visione.
Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività sociali.
E’ in ogni caso fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
SCIOGLIMENTO
Art. 15
L’associazione si estingue, secondo le modalità di cui all’art. 27 c.c.:
a) quando il patrimonio è¨ divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
b) per le altre cause di cui all’art. 27 c.c..
In caso di estinzione l’Assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità , sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 16
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed altre leggi in materia.